Art. 298 CPP
Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:
- a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inchiesta mascherata, diritto dell'imputato di non deporre2 citazioni
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2Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni1 citazioni
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3Protezione giuridica contro le indagini in incognito preventive (§ 36 septies cpv. 4 e 5 della legge solettese sulla polizia cantonale - KapoG/SO)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei vom 6. Mai 20202 citazioni
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Strafverfahren; verdeckte Ermittlung1 citazioni
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Sexuelle Handlungen mit Kindern; Pornografie0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.