Art. 298 CPP

Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:
  1. a. le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Inchiesta mascherata, diritto dell'imputato di non deporre
    · 21/03/2017 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
    · 01/10/2014 · 1 citazioni
  3. 3
    Protezione giuridica contro le indagini in incognito preventive (§ 36 septies cpv. 4 e 5 della legge solettese sulla polizia cantonale - KapoG/SO)
    · 29/11/2022 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei vom 6. Mai 2020
    · 29/11/2022 · 2 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; verdeckte Ermittlung
    · 21/03/2017 · 1 citazioni de Riassunto
  • Sexuelle Handlungen mit Kindern; Pornografie
    · 26/05/2026 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.