Fatti
Il Tribunale federale ha dovuto giudicare un ricorso contro la decisione del Consiglio cantonale del Cantone di Soletta del 6 maggio 2020. L'oggetto del ricorso era la revisione parziale della legge sulla polizia cantonale del 23 settembre 1990, in particolare le modifiche e le nuove norme relative all'osservazione occulta, alla ricerca occulta, alle indagini preliminari occulte, alla ricognizione automizzata dei veicoli e al divieto di volo per aeromobili senza pilota fino a 30 kg di peso.
I ricorrenti, dieci persone che risiedono o lavorano nel Cantone di Soletta, sostenevano che le disposizioni contestate violavano diverse disposizioni costituzionali e convenzionali, in particolare le garanzie della libertà personale, della privacy, dell'autodeterminazione informativa e del diritto a un ricorso effettivo.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico e ha stabilito che i ricorrenti sono fondamentalmente legittimati, poiché sono stati colpiti dalle disposizioni contestate almeno virtualmente.
Il tribunale ha valutato la costituzionalità delle singole disposizioni e ha raggiunto le seguenti conclusioni:
- § 36ter KapoG/SO (osservazione) soddisfa i requisiti di una base legale sufficientemente determinata.
- § 36septies KapoG/SO (ricerca occulta) viola il diritto a un ricorso effettivo, poiché la notifica successiva ai soggetti interessati può essere rinviata o omessa senza che sia richiesta un'autorizzazione giudiziaria. Pertanto, § 36septies Abs. 4 Satz 2 KapoG/SO deve essere abrogato.
- § 36quinquies KapoG/SO (indagini preliminari occulte) soddisfa i requisiti di una base legale sufficientemente determinata. La norma contiene garanzie formali sostanziali per garantire un'interpretazione e…