Fatti
L. guidava il 7 luglio 1998 sull'autostrada A1/Ovest a Berna a una velocità di circa 85 km/h mantenendo una distanza di soli 8 m dal veicolo che lo precedeva per oltre 500 m, corrispondente a un intervallo temporale di 0,33 secondi. L'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone di Berna ha quindi revocato la patente di guida a L. per la durata di un mese. Il ricorso presentato da L. è stato respinto dalla Commissione di ricorso del Cantone di Berna per i provvedimenti nei confronti dei conducenti di veicoli. L. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2, dell'art. 16 cpv. 3 lett. a e dell'art. 34 cpv. 4 LCStr, nonché dell'art. 12 cpv. 1 OTR e dell'art. 31 cpv. 2 OAC, tutti gli utenti della strada devono mantenere una distanza sufficiente, in particolare durante la guida in fila. L. aveva mantenuto una distanza molto insufficiente dal veicolo che lo precedeva, il che avrebbe potuto causare una collisione con gravi conseguenze in caso di minima decelerazione del veicolo precedente. La sua colpa è stata considerata rilevante, quindi si trattava di un caso di gravità media. In un caso di…