Fatti

Il 31 maggio 1994 alle ore 23:20, B., alla guida di un'autovettura, non ha rispettato un segnale luminoso rosso da 26 secondi sulla Limmat/Fabrikstrasse a Zurigo. La violazione è stata accertata e documentata fotograficamente da un dispositivo automatico di controllo del traffico. La polizia cittadina di Zurigo ha comunicato a B. che la violazione accertata non poteva più essere regolata con una multa amministrativa e lo ha denunciato.

Il giudice di polizia della città di Zurigo ha multato B. il 12 luglio 1994 di 200 franchi per "mancata osservanza di un segnale luminoso (rosso); pericolo astratto di traffico elevato" in applicazione dell'art. 90 cpv. 1 LCStr e gli ha imposto le spese.

A seguito del ricorso di B., il giudice monocratico del distretto di Zurigo il 12 gennaio 1995 è giunto alla conclusione che la mancata osservanza del rosso non comportava un pericolo astratto elevato, per cui B. aveva diritto all'applicazione di una multa amministrativa di 80 franchi. Tuttavia, con il suo comportamento, egli aveva colpevolmente e causalmente provocato l'apertura di un'inchiesta per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale o per pericolo astratto elevato, per cui doveva sopportare tutte le spese del procedimento amministrativo e giudiziario e non gli spettava alcun indennizzo per le spese processuali.

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso per nullità presentato da B. il 16 agosto 1995.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che il principio federale della gratuità si riferisce al procedimento per multa amministrativa, ma non al procedimento ordinario. Quando viene svolto il procedimento ordinario, la questione delle spese è disciplinata dal diritto cantonale applicabile.

Nel caso in esame, gli organi di polizia erano autorizzati e persino obbligati a…