Art. 2 LMD

Organi competenti

1 Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità competenti per l’esecuzione delle leggi di cui all’articolo 1 cpv. 1 lett. a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari.
2 Nella misura in cui il diritto federale gli conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo 1 cpv. 1 lett. a, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’UDSC trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.
3 Il rappresentante dell’organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all’imputato.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Inosservanza di un segnale luminoso
    · 16/06/1992 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 22/01/1988 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura delle multe disciplinari e procedura ordinaria; spese
    · 23/11/1995 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada
    · 19/06/1980 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Effetto retroattivo del nuovo diritto; lex mitior; eccezione al divieto di sorpasso a destra in autostrada "nel caso di circolazione in colonne parallele" (cosiddetto superamento a destra)
    · 01/06/2022 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • SBR.2024.1 (Drohnen)
    SBR.2024.1
    · 23/04/2024 · 1 citazioni de
  • Ritiro della patente di guida
    VWBES.2022.198
    · 06/05/2022 · 1 citazioni de
  • VB.2019.00323
    05/12/2019 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.