Art. 2 LMD
Organi competenti
1 Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità competenti per l’esecuzione delle leggi di cui all’articolo 1 cpv. 1 lett. a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari.
2 Nella misura in cui il diritto federale gli conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo 1 cpv. 1 lett. a, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’UDSC trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.
3 Il rappresentante dell’organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all’imputato.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inosservanza di un segnale luminoso7 citazioni
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27 citazioni
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3Procedura delle multe disciplinari e procedura ordinaria; spese6 citazioni
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4Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada2 citazioni
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5Effetto retroattivo del nuovo diritto; lex mitior; eccezione al divieto di sorpasso a destra in autostrada "nel caso di circolazione in colonne parallele" (cosiddetto superamento a destra)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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SBR.2024.1 (Drohnen)1 citazioniSBR.2024.1· 23/04/2024 · 1 citazioni de
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Ritiro della patente di guida1 citazioniVWBES.2022.198· 06/05/2022 · 1 citazioni de
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VB.2019.003231 citazioni05/12/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.