Fatti
N. è stato condannato il 21 luglio 1979 dalla polizia municipale di Zurigo a una multa amministrativa di 60 franchi per eccesso di velocità. Ha pagato immediatamente la multa. Il 17 ottobre 1979, N. ha chiesto la revisione di questa decisione, sostenendo di non essere a conoscenza di fatti essenziali al momento del pagamento della multa e che avrebbe chiesto il normale procedimento penale se ne fosse stato a conoscenza. La Camera penale I del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha rifiutato di entrare nel merito di questa richiesta, ritenendo che la procedura della multa amministrativa non sia soggetta a revisione a posteriori. N. ha quindi presentato un ricorso di nullità contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di nullità. Ritiene che la legge federale sulle multe amministrative nel traffico stradale (OBG) preveda una procedura semplificata per alcune infrazioni minori al diritto stradale federale, con multe fino a 100 franchi. Questa procedura, che esclude l'applicazione del diritto cantonale di procedura penale, mira a sollevare i giudici da queste "bagatelle". L'OBG non contiene alcuna indicazione che consenta di ritenere che la revisione prevista dall'art. 397 CP si applichi a queste multe amministrative. Ammettere la revisione andrebbe contro l'obiettivo del legislatore di semplificare la procedura per queste infrazioni minori.
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