Fatti
Il 3 agosto 2011, la Banca X. ha notificato ad A. un precetto esecutivo per la somma di 196'333 fr. 75, senza interessi, basandosi su atti di carenza di beni rilasciati il 20 luglio 1988 dall'Ufficio fallimenti di Cully. Il debitore esecutato ha presentato opposizione totale, eccependo il mancato miglioramento della sua situazione finanziaria.
Il 5 gennaio 2012, il Giudice III del distretto di Sion ha dichiarato l'opposizione irricevibile per 14'161 fr. 20, posto le spese, fissate a 600 fr., per 1/3 a carico del debitore esecutato e per 2/3 a carico della creditrice procedente, ha stabilito che il debitore esecutato verserà alla creditrice procedente la somma di 200 fr. a titolo di rimborso dell'anticipo e ha condannato la creditrice procedente a pagare al debitore esecutato un'indennità di 400 fr. a titolo di spese.
La Banca X. ha fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale cantonale del Cantone del Vallese, concludendo per la riforma dei suoi punti 2, 3 e 4. Il Presidente della Camera civile del Tribunale cantonale vallesano ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale, in virtù dell'art. 48 cpv. 3 2a frase LTF, poiché la "decisione [impugnata] non è soggetta ad alcun ricorso cantonale ordinario o straordinario".
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorso fosse ricevibile, poiché la decisione resa in procedura sommaria sul miglioramento della situazione finanziaria non è "soggetta ad alcun ricorso" (cantonale) secondo l'art. 265a cpv. 1 LP. Tuttavia, quando è controversa solo la ripartizione delle spese e degli oneri della procedura di primo…