Fatti

V., nato nel 1958, dal 26 gennaio 2009 era impiegato al 60% presso il Comune di [Y.] come operaio e pertanto assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Il 6 agosto 2010 ha subito lesioni mortali in un incidente stradale.

La SUVA ha calcolato il reddito assicurato sulla base della retribuzione lorda di Fr. 19'320.- che il defunto aveva percepito presso il Comune di [Y.] in base a un grado di occupazione del 60% nell'anno precedente l'incidente. Il tribunale cantonale, tuttavia, ha fissato il reddito assicurato sulla base di un periodo precedente, quando il defunto era ancora pienamente occupato.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il reddito assicurato deve essere calcolato secondo la regola generale di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF in base al salario percepito dal defunto nell'anno precedente l'incidente. È determinante il fatto che egli abbia percepito un reddito regolare nell'anno precedente l'evento fatale, anche se dal 2007 era invalido al 50% e non percepiva ancora una rendita dell'assicurazione invalidità.

La regola speciale di cui all'art. 24…