Fatti
Il tribunale penale economico del Cantone di Berna ha assolto il direttore bancario L. dall'accusa di gestione infedele, ma lo ha riconosciuto colpevole di omissione colposa di una notifica alla Commissione federale delle banche ai sensi dell'art. 49 LB e lo ha punito con una multa di Fr. 1'000.--. Gli è stato rimproverato di non aver notificato alla Commissione bancaria il superamento del limite consentito per gli impegni scoperti di un cliente.
L. ha presentato un ricorso di nullità federale contro la condanna a una multa, chiedendo che la sentenza sia annullata nel punto di colpevolezza e che sia rinviata all'istanza precedente per la sua assoluzione.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Legge
Secondo le constatazioni vincolanti dell'istanza precedente, L. aveva ricevuto l'incarico, in qualità di successore del direttore generale M., di verificare uno scambio di pegni tra la Banca cantonale di Berna (KBB) e la società holding O. A tal fine, gli era stata fornita una falsa composizione degli impegni della società holding O., che non permetteva di rilevare il superamento del limite consentito per gli impegni scoperti.
L'istanza precedente ha rimproverato a L. di non aver effettuato una notifica alla Commissione bancaria ai sensi dell'art. 21 OIB, nonostante che, a seguito dello scambio di pegni, gli impegni scoperti del gruppo O. fossero aumentati a Fr. 148,84 milioni e avessero così…