Art. 49 LBCR
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- a. usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell’azienda o nella pubblicità l’espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»;
- b. omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte;
- c. pubblicizza l’accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell’autorizzazione legale necessaria.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
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Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione delle condizioni poste all'autorizzazione (art. 46 cpv. 1 lett. c LBCR); principio della legalità (art. 1 CP)0 citazioni
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2Dovere d'informazione della banca in caso di rischi importanti (rischio per mancata diversificazione)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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2 citazioni23/05/2019 · 2 citazioni de
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1 citazioni04/07/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.