Fatti
Il presente caso riguarda la revoca dei liquidatori di una società per azioni da parte del giudice. La società attrice, C. SA in liquidazione, aveva presentato ricorso contro il convenuto H. Il convenuto ha chiesto di non entrare nel merito del ricorso, in quanto non si trattava di una controversia di diritto civile, bensì di un atto di giurisdizione volontaria, contro il quale non è ammesso il ricorso.
Il Tribunale federale ha dovuto innanzitutto chiarire se il procedimento di revoca dei liquidatori costituisse una controversia di diritto civile. Secondo la giurisprudenza costante, si ha una controversia di diritto civile quando, in un procedimento contraddittorio tra due o più parti, il giudice o un'altra autorità giudiziaria statale decide definitivamente su una pretesa di diritto civile federale.
Nel caso di specie, la società ha una pretesa di diritto civile federale di far svolgere la liquidazione mediante liquidatori da essa stessa designati. Nel procedimento di revoca di un liquidatore per gravi motivi ai sensi dell'art. 741 cpv. 1 CO, il giudice decide definitivamente sull'esistenza o meno di tale pretesa. Pertanto, si tratta di una controversia di diritto civile ai sensi dell'art. 46 OG.
Legge
Inoltre, il Tribunale federale ha dovuto chiarire se l'azionista che richiede la revoca dei liquidatori per gravi motivi sia obbligato a presentare una corrispondente mozione all'assemblea generale della società in liquidazione prima di adire il giudice.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'azionista non è…