Fatti
Il signor X, nato nel 1945, ha conseguito il diploma di commercio nel 1973 ed è stato ispettore assicurativo dal 1977 al 1982. Dal novembre 1983 percepisce una rendita d'invalidità completa a causa di una grave psiconeurosi. Nel periodo dal 1° giugno al 28 novembre 1987 ha lavorato come tassista ed era assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso la SUVA. Il 1° luglio 1987 ha subito un incidente durante la retromarcia, riportando una lesione alla colonna vertebrale cervicale.
La SUVA ha respinto la richiesta di prestazioni assicurative, in quanto non sussiste un nesso di causalità tra l'incidente e i presunti disturbi al collo. Il signor X ha presentato reclamo al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, che ha respinto anche il reclamo.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che per affermare il nesso di causalità naturale tra un evento infortunistico e un disturbo della salute non è necessario che l'incidente sia l'unica o la causa immediata. È sufficiente che l'evento dannoso, insieme ad altre condizioni, abbia compromesso l'integrità fisica o mentale dell'assicurato.
Nel caso di colpi di frusta della colonna vertebrale cervicale, il nesso di causalità naturale è di norma da presumere se è presente un quadro sintomatologico tipico con una serie di disturbi come mal di testa, vertigini, problemi di concentrazione, ecc. Tuttavia, nel caso in esame, sulla base degli atti non è stato possibile accertare tale nesso di causalità.
L'istanza…