Fatti
I coniugi [A.] e [B.], residenti a Ginevra, sono comproprietari di un appartamento di vacanza in Francia dal 1995. Nella loro dichiarazione fiscale per l'anno fiscale 2008, hanno indicato un reddito lordo da locazione (valore locativo imputato dell'immobile francese) di 4'500 franchi per le imposte cantonali e comunali e di 7'500 franchi per l'imposta federale diretta, nonché spese di manutenzione e costi di 75'941 franchi per le imposte cantonali e comunali e di 77'540 franchi per l'imposta federale diretta, oltre a interessi ipotecari di 5'970 franchi. L'amministrazione fiscale del Cantone di Ginevra ha considerato le spese solo per la determinazione dell'aliquota fiscale, in contrasto con la sua prassi per l'anno fiscale 2007. I coniugi [A.] e [B.] hanno presentato un reclamo contro questa prassi, respinto dal Tribunale amministrativo e dal Tribunale cantonale di Ginevra. Successivamente, i coniugi [A.] e [B.] hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che le perdite subite all'estero siano prese in considerazione per la determinazione dell'imposta federale diretta, delle imposte cantonali e comunali.Legge
5. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. 5.1 La Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) disciplina l'obbligo fiscale in base ai collegamenti personali all'art. 3. A differenza della Legge federale sull'imposta federale diretta, la LAID non contiene disposizioni sulla portata di questo obbligo fiscale. Pertanto, non regola la questione se le perdite subite all'estero possano essere dedotte dal reddito imponibile in Svizzera. Da ciò non si può tuttavia concludere che i Cantoni abbiano autonomia normativa in materia, dato che si tratta di una materia la cui armonizzazione è espressamente prevista dalla Costituzione federale. Poiché il Cantone di Ginevra ha recepito le regole dell'art. 6 della Legge federale sull'imposta federale diretta nell'art. 5 cpv. 1 e 4 della vecchia Legge sull'imposizione delle persone fisiche (aLIPP-I), la questione può rimanere aperta qui. 5.2 Il Tribunale cantonale ha deciso che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Francia non contiene disposizioni che consentano la deduzione degli interessi passivi o degli eccedenti dei costi di manutenzione per gli immobili. A livello cantonale, l'art. 5 cpv. 4 aLIPP-I, in vigore per l'anno fiscale 2008, aveva lo stesso testo dell'art. 6 cpv. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta, il che, secondo i lavori parlamentari, rappresentava un adeguamento consapevole al diritto federale ai fini dell'armonizzazione verticale. Pertanto, l'eccedenza di spese non poteva essere dedotta dal reddito imponibile in Svizzera. 7. I ricorrenti sostengono che il rifiuto della deduzione dell'eccedenza di spese in relazione al loro immobile in Francia violi il principio di tassazione secondo la capacità economica e il diritto all'uguagliamento di trattamento rispetto ai contribuenti proprietari di un immobile in un altro Cantone. 7.1 Ai sensi dell'art. 127 cpv. 2 Cost., in Svizzera devono essere rispettati i principi di generalità, uniformità e tassazione secondo la capacità economica. 7.2 Nel valutare se una legge fiscale soddisfi questi requisiti costituzionali, si deve tener conto del fatto che questa questione dipende dalle circostanze politiche, sociali ed economiche. Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità in merito. 7.3 Spetta al legislatore strutturare il sistema fiscale, bilanciare i conflitti di valore e concretizzare i principi di tassazione, al fine di creare precisione, prevedibilità e certezza del diritto nella regolamentazione fiscale. 7.4 Per realizzare il principio di tassazione secondo la capacità economica, il legislatore federale ha emanato, tra l'altro, gli artt. 6 cpv. 1, 16 LIFD e 7 LAID. Queste disposizioni esprimono il principio della tassazione del reddito netto complessivo. 7.5 Tuttavia, il legislatore ginevrino ha introdotto un'eccezione al principio dell'obbligo fiscale personale…