Fatti

Le ricorrenti, [A. SA] e [B. SA] , hanno assunto il ricorrente, [C.] , dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2014. Il ricorrente era assunto con un salario orario e ha ricevuto, a partire dal 1° settembre 2014, uno stipendio mensile di Fr. 6'100.-- lordo. Il ricorrente ha risolto il contratto di lavoro il 30 novembre 2014.

Il ricorrente ha presentato alle ricorrenti diverse richieste, tra cui un indennizzo per le festività. Le ricorrenti hanno rifiutato questa richiesta, dopo di che il ricorrente ha presentato una domanda al Tribunale distrettuale di March. Il Tribunale distrettuale ha obbligato le ricorrenti a pagare al ricorrente Fr. 9'722.65 lordo per gli indennizzi per le festività non pagati.

Le ricorrenti hanno presentato appello al Tribunale cantonale di Svitto, che ha accolto parzialmente l'appello e respinto la domanda. Il ricorrente ha presentato un appello incidentale, che il Tribunale cantonale ha accolto parzialmente.

Le ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale federale e hanno chiesto di annullare il dispositivo 1 della sentenza del Tribunale cantonale e di respingere integralmente l'appello incidentale del ricorrente.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se le condizioni formali per l'indennizzo del compenso per le festività con lo stipendio corrente erano state soddisfatte. Ha stabilito che il contratto collettivo di lavoro prevede un indennizzo per le festività, che è incluso nello stipendio orario.

Il Tribunale federale ha deciso che l'indennizzo del compenso per le festività con lo stipendio corrente è ammesso se sono soddisfatte determinate condizioni. Ciò include che il contratto di lavoro individuale specifichi espressamente che l'indennizzo per le festività è incluso nello stipendio orario e che la parte dello stipendio destinata alle festività sia indicata…