Art. 329d CO
1 Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un’equa indennità a compensazione del salario in natura.
2 Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni.
3 Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto dell'abuso di diritto55 citazioni
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2Contratto di lavoro; diritto alle vacanze e a giorni di libero, esonero dall'obbligo di lavorare durante il termine di disdetta (art. 8 CC; art. 42 cpv. 2, 321c, 324 cpv. 2, 329, 337c cpv. 2 CO)47 citazioni
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3Indennità per vacanze, divieto di compensare le vacanze con denaro, applicazione arbitraria del diritto30 citazioni
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4Art. 329d cpv. 1 e 2 CO28 citazioni
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524 citazioni
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6Pretesa salariale secondo il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale (CNM); accordo individuale derogatorio con riferimento al salario durante le vacanze per i lavoratori pagati all'ora (art. 329d cpv. 1…18 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Forderung aus Arbeitsvertrag, Feiertagsentschädigung8 citazioni
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Landesmantelvertrag; Lohnbuchkontrolle8 citazioni
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Forderung aus Arbeitsvertrag; Ferienlohn7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.