Fatti

La ricorrente, nata nel 1967, ha lavorato dal 1° gennaio 1993 all'11 agosto 1995 per la società C., con un salario orario di 30 franchi, inclusa l'indennità di vacanza e la quota della 13a mensilità. Dopo il suo licenziamento, ha chiesto il pagamento di indennità di disoccupazione a partire dal 23 ottobre 1995. La cassa pubblica di disoccupazione di Basilea-Campagna ha fissato il reddito assicurato a 3'768 franchi, deducendo l'8,33% per l'indennità di vacanza. La ricorrente ha contestato questa decisione, chiedendo che l'indennità di vacanza sia inclusa nel calcolo del suo reddito assicurato e che la sua capacità di collocamento al 100% sia riconosciuta. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea-Campagna ha respinto il suo ricorso. La ricorrente ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che, conformemente alla giurisprudenza, debba essere preso in considerazione solo il salario effettivamente percepito per il calcolo del reddito assicurato, senza possibilità di aumento in base alla capacità di collocamento. L'amministrazione e il tribunale cantonale hanno quindi avuto ragione di basarsi sulla media dei sei mesi di salario precedenti.

Per quanto riguarda l'indennità di vacanza, il Tribunale federale osserva che la sua inclusione nel reddito assicurato, conformemente alla sua precedente giurisprudenza, può portare a una situazione privilegiata per gli assicurati che hanno ricevuto un'indennità…