Art. 9 OADI
Indennità di vacanze in casi speciali
1 Se l’assicurato ha riscosso un’indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all’AVS, il rispettivo n. di giorni di vacanza dev’essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui:
- a. nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e b. la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.
2 Viene dedotto soltanto quel n. di giorni di vacanza cui l’assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
115 citazioni
-
2Consid. 2d).13 citazioni
-
3Cambiamento della giurisprudenza sviluppata in [DTF 112 V 226 consid. 2d](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_BGE_112_V_226)).0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.