Fatti

La ricorrente, un'assicurata in una casa di cura nel Cantone di Zurigo, ha presentato ricorso contro la legge sull'assistenza approvata il 27 settembre 2010 dal Gran Consiglio del Cantone di Zurigo. In particolare, ha contestato il paragrafo 9, comma 2, della legge, che prevede una partecipazione ai costi delle prestazioni di assistenza nelle case di cura fino a un massimo del 20% del contributo massimo fissato dal Consiglio federale.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene la regolamentazione scelta dal Cantone di Zurigo non sia prescritta dalla legge federale sul finanziamento delle cure, non la viola nemmeno. In particolare, la regolamentazione secondo la quale tutti gli ospiti delle case di cura, indipendentemente dal loro fabbisogno individuale di assistenza, devono pagare l'importo massimo di 21,60 franchi al giorno, non viola il principio di uguaglianza giuridica. Anche se le persone con un fabbisogno di assistenza inferiore sono gravate in modo sproporzionato, ciò corrisponde all'intenzione del legislatore di sovvenzionare maggiormente coloro che necessitano di cure più intense. Questa disparità di trattamento è…