Fatti

La Banca X. ha fatto causa contro i fratelli S., i quali si sarebbero procurati un vantaggio a spese degli altri creditori attraverso la compensazione di un credito da loro appositamente acquisito nei confronti della Y. AG, che si trovava in fallimento. Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha respinto la domanda, in quanto non ha riscontrato alcuna intenzione fraudolenta dei convenuti. Il Tribunale federale ha annullato questa sentenza e ha accolto la domanda della Banca X.

Legge

Il Tribunale federale ha chiarito che per l'impugnabilità di una compensazione ai sensi dell'art. 214 LEF non è necessaria l'intenzione di ingannare. È sufficiente che il compensante abbia avuto l'intenzione di procurarsi un vantaggio a spese degli altri creditori, non più giustificato dalla situazione data. I convenuti, in qualità di azionisti unici della Y. AG, erano a conoscenza dell'insolvenza di quest'ultima e potevano prevederne il fallimento imminente. Procurandosi un vantaggio a spese degli altri creditori attraverso la compensazione di un credito da loro appositamente acquisito nei confronti della Y. AG, hanno agito in modo abusivo del diritto. Il Tribunale federale ha pertanto ritenuto soddisfatte le condizioni per l'impugnazione della compensazione ai sensi dell'art. 214 LEF.

Il Tribunale federale ha inoltre affermato che è irrilevante se i convenuti abbiano elaborato il piano di compensazione insieme alla fiduciaria.…