Art. 214 LEF

La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Compensazione nel fallimento (art. 213 e 214 LEF). 1. L'art. 213 cpv. 2 n. 1 LEF non vieta di opporre in compensazione alla massa un credito non ancora scaduto al momento del fallimento, ma fondato su di un atto anterio…
    · 09/12/1980 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Compensazione nel fallimento
    · 05/12/1969 · 3 citazioni
  3. 3
    DTF 52_III_87
    17/06/1926 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 51_II_245
    01/01/1925 · 1 citazioni
  5. 5
    Azione di restituzione e azione di responsabilità; ammissibilità di prestiti fra società del medesimo gruppo; distribuibilità dell'aggio
    · 16/10/2014 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Compensazione nel fallimento (art. 214 LEF)
    · 08/03/1996 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kollokation
    FB060044
    · 22/02/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.