Art. 214 LEF
La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Compensazione nel fallimento (art. 213 e 214 LEF). 1. L'art. 213 cpv. 2 n. 1 LEF non vieta di opporre in compensazione alla massa un credito non ancora scaduto al momento del fallimento, ma fondato su di un atto anterio…3 citazioni
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2Compensazione nel fallimento3 citazioni
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3DTF 52_III_871 citazioni17/06/1926 · 1 citazioni
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4DTF 51_II_2451 citazioni01/01/1925 · 1 citazioni
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5Azione di restituzione e azione di responsabilità; ammissibilità di prestiti fra società del medesimo gruppo; distribuibilità dell'aggio0 citazioni
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6Compensazione nel fallimento (art. 214 LEF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kollokation0 citazioniFB060044· 22/02/2011 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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