Fatti
La ricorrente A. è assicurata nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso l'Agrisano Krankenkasse AG (controparte del ricorso). Dal 21 al 27 dicembre 2012 è stata ricoverata d'urgenza presso l'ospedale B. in Francia. In tale occasione ha presentato la sua Tessera europea di assicurazione malattia, attivando così l'assistenza internazionale alle prestazioni. L'ospedale francese ha successivamente richiesto ad A. la franchigia del 20% sui costi ospedalieri, pari a 2'395.64 euro, che A. ha pagato.
L'Istituzione comune LCA ha quindi richiesto i costi di 11'993.40 franchi all'Agrisano, in qualità di assicuratore malattie competente in Svizzera. L'Agrisano ha versato tale importo. Quando A. ha chiesto all'Agrisano il rimborso della franchigia da lei pagata, l'Agrisano ha rifiutato, in quanto secondo la normativa francese la persona assicurata deve sostenere il 20% dei costi.
Legge
Il Tribunale federale conferma il rifiuto dell'Agrisano di rimborsare la franchigia pagata da A. Esso afferma che per i trattamenti di emergenza all'estero gestiti attraverso l'assistenza internazionale alle prestazioni, non sussiste un obbligo supplementare di prestazione dell'assicuratore malattie svizzero ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 e 4 OAMal per la franchigia riscossa dal fornitore di prestazioni estero.
Il diritto di partecipazione ai costi in tali "casi classici" di assistenza alle prestazioni si basa esclusivamente sulle pertinenti…