Fatti
L'attore, l'avvocato A. in qualità di esecutore testamentario dell'eredità della signora X., ha presentato una causa contro il convenuto Y., un tassista di Zurigo, per il rimborso di CHF 100'000. Poco prima della sua morte il 28 agosto 1974, la signora X. aveva impartito un ordine di pagamento alla sua banca affinché CHF 100'000 dal suo conto fossero trasferiti sul conto del convenuto Y. Gli eredi e l'esecutore testamentario vennero a conoscenza di questo pagamento solo il 16 settembre 1974. Y. ha dichiarato che la somma gli era stata donata dalla signora X.
Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha accolto la domanda, ma il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo l'ha respinta. L'attore ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'ordine impartito dalla signora X. alla banca di trasferire CHF 100'000 al convenuto costituiva un rapporto di mandato ai sensi degli art. 466 e segg. CO. Tuttavia, da ciò non deriva alcun diritto del convenuto di rivalersi sulla signora X. se la banca avesse rifiutato l'esecuzione. Piuttosto, il convenuto deve dimostrare un valido motivo giuridico per aver ricevuto i CHF 100'000.
Il convenuto si basa su una donazione da parte della signora X. Tuttavia, il Tribunale federale nega che vi sia stata una donazione valida. Da un lato, l'ordine di pagamento non soddisfa i requisiti di forma per una promessa di donazione ai sensi…