Art. 466 CO
Definizione
Mediante l’assegno viene autorizzato l’assegnato di rimettere, per conto dell’assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all’assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 466 segg10 citazioni
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2Donazione mediante assegno. 1. Art. 466 segg6 citazioni
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3Revoca di un assegno5 citazioni
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4Rapporto analogo all'assegno; azione fondata sull'indebito arricchimento (art. 62 CO)5 citazioni
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5Diritto internazionale privato; collegamento dell'assegno (art. 117 LDIP)4 citazioni
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6Cartevalori4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anweisung3 citazioni
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hat. Die Beklagte verspricht der Intersystems Inc. Ratenzahlungen in Form einer einseitigen empfangsbedürftigen Willenserklärung. Das Rechtsverhältnis zwischen der Beklagten und der Republik Kroatien wäre dabei als Girovertrag anzusehen, aufgrund dessen die Republik Kroatien die Beklagte zur Zahlung anwies.3 citazioni
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Kaufvertrag, Zahlungsversprechen1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.