Art. 466 CO

Definizione

Mediante l’assegno viene autorizzato l’assegnato di rimettere, per conto dell’assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all’assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 466 segg
    · 04/06/1996 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Donazione mediante assegno. 1. Art. 466 segg
    · 30/01/1979 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Revoca di un assegno
    · 14/03/1995 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rapporto analogo all'assegno; azione fondata sull'indebito arricchimento (art. 62 CO)
    · 22/10/1991 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto internazionale privato; collegamento dell'assegno (art. 117 LDIP)
    · 14/07/2006 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    Cartevalori
    · 13/05/1969 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Anweisung
    · 03/05/2013 · 3 citazioni de
  • hat. Die Beklagte verspricht der Intersystems Inc. Ratenzahlungen in Form einer einseitigen empfangsbedürftigen Willenserklärung. Das Rechtsverhältnis zwischen der Beklagten und der Republik Kroatien wäre dabei als Girovertrag anzusehen, aufgrund dessen die Republik Kroatien die Beklagte zur Zahlung anwies.
    · 28/03/2001 · 3 citazioni de Riassunto
  • Kaufvertrag, Zahlungsversprechen
    · 19/02/2020 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.