Fatti

[A.], domiciliato a Nicosia (Cipro), ha emesso il 4 luglio 1989 un ordine di pagamento scritto a favore di [W.], domiciliato a Ginevra, per importi di 14'000 US$ e 30'000 CHF. Sebbene [A.] abbia revocato questo ordine di pagamento via telex il 16 ottobre 1989, la Banca X., citata, ha effettuato il pagamento a [W.], il citante, il 7 marzo 1990 a causa di un errore di uno dei suoi dipendenti. La Banca X. ha quindi aperto un'azione per arricchimento ingiustificato contro [W.] al fine di ottenere il rimborso delle somme versate.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso in riforma di [W.] e respinto la domanda della Banca X. Ha ritenuto che il diritto di revoca della citazione possa essere esercitato dal citante anche se le condizioni di una revoca nei confronti del citante non sono soddisfatte. Nel caso di specie, la Banca X. non aveva comunicato la sua accettazione della citazione a [W.] prima di pagarlo, quindi la revoca era valida.

Per quanto riguarda l'azione per arricchimento ingiustificato della Banca X. contro [W.], il Tribunale federale ha stabilito che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza tedesca, la Banca X. poteva agire direttamente contro…