Art. 470 CO
1 L’assegnante può revocare l’assegno in confronto dell’assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d’un suo debito od altrimenti nell’interesse di esso assegnatario.
2 In confronto dell’assegnato, l’assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all’assegnatario di accettarlo.
2bis Se le regole di un sistema di pagamento non dispongono diversamente, l’assegno nel traffico scritturale dei pagamenti è irrevocabile non appena l’importo del trasferimento è stato addebitato sul conto dell’assegnante.
3 Colla dichiarazione di fallimento dell’assegnante si ritiene revocato l’assegno non ancora accettato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 466 segg4 citazioni
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2Donazione mediante assegno. 1. Art. 466 segg3 citazioni
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3Ordine di trasferimento; qualificazione; diritto applicabile; revoca dell'assegno (art. 2 e 5 della Convenzione di Lugano; art. 117 LDIP; art. 466, 468 e 470 CO)2 citazioni
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4Contratto di giro bancario con convenzione di conto corrente Poteri di rappresentanza 1. Chi conclude un contratto di giro bancario con una banca in nome di una società e apre un conto per la stessa deve essere autorizz…0 citazioni
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5Art. 165CO0 citazioni
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6DTF 49_II_1950 citazioni01/01/1923 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Lebensversicherung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.