Art. 470 CO

1 L’assegnante può revocare l’assegno in confronto dell’assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d’un suo debito od altrimenti nell’interesse di esso assegnatario.
2 In confronto dell’assegnato, l’assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all’assegnatario di accettarlo.
2bis Se le regole di un sistema di pagamento non dispongono diversamente, l’assegno nel traffico scritturale dei pagamenti è irrevocabile non appena l’importo del trasferimento è stato addebitato sul conto dell’assegnante.
3 Colla dichiarazione di fallimento dell’assegnante si ritiene revocato l’assegno non ancora accettato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 466 segg
    · 04/06/1996 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Donazione mediante assegno. 1. Art. 466 segg
    · 30/01/1979 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ordine di trasferimento; qualificazione; diritto applicabile; revoca dell'assegno (art. 2 e 5 della Convenzione di Lugano; art. 117 LDIP; art. 466, 468 e 470 CO)
    · 03/07/2001 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Contratto di giro bancario con convenzione di conto corrente Poteri di rappresentanza 1. Chi conclude un contratto di giro bancario con una banca in nome di una società e apre un conto per la stessa deve essere autorizz…
    · 17/12/1974 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 165CO
    · 23/01/1962 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 49_II_195
    01/01/1923 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Lebensversicherung
    · 23/08/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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