Fatti

La Intravend AG vendette il 13 gennaio 1965 al Consorzio Gianola, Vittori e De Vittori una macchina scavatrincee al prezzo di Fr. 185'513.--. Con sentenza del 1° novembre 1976, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo accolse la domanda riconvenzionale degli acquirenti per la risoluzione del contratto e condannò la Intravend AG a rimborsare il prezzo di acquisto finora versato di Fr. 110'000.-- oltre agli interessi, contro la restituzione della macchina "insieme a tutti gli accessori, parti e pezzi di ricambio nelle condizioni in cui si trovano attualmente". Questa sentenza è stata confermata dal Tribunale federale il 12 ottobre 1977.

Su richiesta del Consorzio Gianola, Vittori e De Vittori, il giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo ha stabilito il 30 settembre 1981, nel procedimento sommario ai sensi dell'art. 222 n. 1 CPC/ZH, che gli attori avevano debitamente offerto la restituzione della macchina scavatrincee alla convenuta. Ha quindi ordinato alla convenuta di ritirare la macchina con tutti gli accessori, le parti e i pezzi di ricambio a Manno (TI). Un ricorso della convenuta contro questa sentenza è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo il 6 settembre 1982.

La convenuta ha interposto appello chiedendo l'annullamento delle decisioni dei due gradi precedenti e l'accertamento che gli attori non abbiano adempiuto la loro prestazione ai sensi della sentenza del 1° novembre 1976; in subordine, il rinvio della causa al giudice unico per ulteriori assunzioni di prove e una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ritiene l'appello ammissibile, trattandosi di una controversia di diritto civile ai sensi dell'art. 46 OG. Le decisioni nel procedimento sommario ai sensi degli artt. 222 ss. CPC/ZH per l'esecuzione di una sentenza di risoluzione del contratto devono essere qualificate come controversie di diritto civile soggette ad appello.

Il Tribunale federale non ravvisa alcuna violazione dell'autorità di cosa giudicata della sentenza di risoluzione del 1° novembre 1976, in quanto si tratta di nuovi fatti relativi all'esecuzione della sentenza di risoluzione, che non hanno nulla a che vedere con la domanda di risoluzione stessa giudicata. Non si può quindi parlare di identità delle pretese.

Il Tribunale federale afferma inoltre…