Art. 208 CO
1 Quando la vendita sia risoluta, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo.
2 Il venditore deve restituire il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, in conformità alle disposizioni sull’evizione totale, le spese di causa, i disborsi ed i danni direttamente cagionati al compratore con la consegna della merce difettosa.
3 Il venditore è obbligato a risarcire il maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 63_II_4016 citazioni01/01/1937 · 6 citazioni
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25 citazioni
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3Contratto di compravendita; risoluzione; risarcimento del danno; art. 208 cpv. 2 e 3 CO4 citazioni
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4DTF 58_II_2074 citazioni29/01/1931 · 4 citazioni
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5Vendita di fondi, esclusione della garanzia. 1. Applicazione a difetti straordinari della clausola d'esclusione della garanzia per difetti della cosa (consid. 6). 2. Natura dell'azione di risarcimento per difetti della…3 citazioni
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6DTF 79_II_3763 citazioni17/11/1953 · 3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staatshaftung (Schadenersatz)1 citazioni
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1 citazioni19/02/2007 · 1 citazioni de
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Kaufvertrag; Mängel; unmittelbarer Schaden1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.