Fatti

A.X. e B.X. hanno presentato ricorso contro le decisioni di tassazione dell'amministrazione fiscale del Cantone di Berna per l'anno fiscale 2001. B.X. ha subito un incidente di sci nel 1998 e ha quindi ricevuto una rendita d'invalidità parziale dall'assicurazione invalidità nonché indennizzi per danni domestici dall'assicurazione di responsabilità civile. L'amministrazione fiscale ha considerato la rendita d'invalidità come reddito imponibile, a seguito di che A.X. e B.X. hanno presentato ricorso. Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi.

Legge

Il Tribunale federale afferma che le prestazioni dell'assicurazione invalidità sono in linea di principio considerate reddito imponibile, in quanto non servono a compensare un danno patrimoniale specifico, ma a mitigare le conseguenze dell'invalidità nell'ambito di un'adeguata garanzia di sussistenza. Gli indennizzi dell'assicurazione di responsabilità civile per i danni domestici, d'altra parte, non sono soggetti a imposta, nella misura in cui compensano effettivi maggiori oneri sostenuti o futuri. Un trattamento uguale della rendita d'invalidità e dell'indennizzo per danni domestici non sarebbe tuttavia giustificato, in quanto la…