Art. 22 LIFD
1 Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2 I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3 Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Questa è calcolata come segue:
- a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA), il tasso d’interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all’articolo 36 cpv. 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale: 1. se tale tasso d’interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino: 2. se tale tasso d’interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;
- b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
- c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l’ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l’anno fiscale in questione e i nove anni precedenti: 1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino: 2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.
4 Rimane salvo l’articolo 24 lett. b.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rendita vitalizia; regime, dal profilo della doppia imposizione, dell'importo concesso in restituzione in caso di decesso41 citazioni
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2Imposizione di un versamento in capitale proveniente dal riscatto di un'assicurazione di rendita vitalizia nel quadro della previdenza individuale libera (pilastro 3b)31 citazioni
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3Doppia imposizione intercantonale di prestazioni in capitale della previdenza professionale, della previdenza vincolata (pilastro 3a) e della previdenza libera (assicurazioni; pilastro 3b)29 citazioni
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4Imposizione di versamenti in capitale provenienti dal riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia nel quadro della previdenza individuale libera (pilastro 3b)14 citazioni
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5Imposizione di una rendita d'invalidità (art. 16 cpv. 1, 22 cpv. 1 LIFD; art. 19 cpv. 1, 26 cpv. 1 LT/BE; art. 7 cpv. 1 LAID); indennità per il pregiudizio all'economia domestica versata dall'assicuratore della responsa…8 citazioni
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6Valore di riscatto di una rendita vitalizia nel periodo in cui è versata quale onere deducibile dalla sostanza imponibile del debitore della rendita7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Bundessteuer 200318 citazioni
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Staatssteuer 2011 (Verfahren 2C_248/2015) direkte Bundessteuer 2011 (Verfahren 2C_249/2015)15 citazioni
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11 citazioni
Ultime sentenze del TF
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