Fatti

Il ricorrente, un commercialista diplomato, fondò nel 2006 la sua ditta individuale e lavorava part-time (80%) presso un'altra ditta. Nel 2011 abbandonò l'attività lavorativa dipendente part-time e divenne esclusivamente lavoratore autonomo. Si fece pagare dalla cassa pensioni Basler Leben AG il capitale di previdenza (2. colonna) di Fr. 78'637.65. L'ufficio delle imposte del Cantone Soletta considerò questo pagamento come provento di capitale da previdenza con imposta speciale al tasso ridotto.

Il ricorrente chiese che il pagamento del capitale di previdenza di Fr. 78'637.65 fosse tassato nella période fiscale 2011 separatamente dal resto del reddito al tasso ridotto. L'autorità inferiore respinse la richiesta, poiché il ricorrente non aveva investito i fondi LPP nella sua attività lavorativa indipendente, ma li aveva utilizzati per il sostentamento e il pagamento dei debiti.

Legge

Il Tribunale federale esaminò se erano presenti le condizioni per l'avvio di un procedimento di tassazione supplementare. Stabilì che la registrazione del pagamento di capitale con l'imposta speciale era avvenuta legittimamente, se era stato soddisfatto un motivo di pagamento in contanti secondo le disposizioni del diritto previdenziale applicabili.

Il Tribunale federale si occupò della questione se fosse presente un motivo di pagamento in contanti come condizione per la tassazione ai sensi dell'art. 38 LIFD. Stabilì che il pagamento in contanti della prestazione di libera circolazione doveva essere trattato fiscalmente come provento di capitale da previdenza privilegiato, se era presente un motivo di pagamento in contanti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP.

Il Tribunale federale decise che il riconoscimento fiscale del pagamento in contanti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. b…