Art. 151 LIFD

Ricupero ordinario d’imposta

1 L’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
2 Il ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell’utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l’autorità fiscale ha accettato la valutazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Staats- und Gemeindesteuern 2009 und 2010; Nachsteuer
    · 26/03/2015 · 48 citazioni de Riassunto
  • Staats- und Gemeindesteuern 2007-2011 (Nachsteuern)
    · 02/11/2017 · 46 citazioni de
  • Direkte Bundessteuer 2001; Nachsteuern Kantons- und Gemeindesteuern 2001; Nachsteuern
    · 08/07/2014 · 38 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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