Fatti
I ricorrenti, A. e [B.C.] -[D.] , hanno indicato nelle loro dichiarazioni fiscali 2008, 2009 e 2010 un profitto di liquidazione derivante dalla vendita di una partecipazione alla [X.] KG in Germania. L'amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia ha accertato nel procedimento di tassazione per l'anno 2011 che il ricavo della vendita della partecipazione era depositato su un conto titoli presso una banca tedesca e che i proventi derivanti da esso non erano stati dichiarati negli anni 2009 e 2010. L'amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (per l'imposta federale diretta) hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha respinto il ricorso dei coniugi [C.] -[D.] a livello cantonale. Contro questa decisione, A. e [B.C.] -[D.] hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale si è occupato della questione se l'amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia abbia giustamente condotto un procedimento di tassazione supplementare. I ricorrenti sostenevano di essersi sbagliati nella dichiarazione dei proventi del conto titoli e che l'amministrazione fiscale avrebbe dovuto rilevarlo.
Tuttavia, il Tribunale ha concluso che l'amministrazione fiscale poteva ragionevolmente supporre, sulla base della dichiarazione dei ricorrenti, che si trattava di un credito non ancora definitivamente determinato, che non era ancora stato pagato e quindi non produceva alcun reddito corrente. L'errore di dichiarazione dei ricorrenti non era comunque chiaramente visibile o evidente.
Il Tribunale ha anche sottolineato che l'amministrazione fiscale non è obbligata a effettuare, senza un…