Fatti

C. è deceduto il 1° aprile 1996 con domicilio nel Cantone di Argovia. I suoi tre figli erano gli eredi. La società di assicurazione sulla vita "X." ha comunicato che agli eredi è stata pagata una prestazione in capitale di Fr. 517'996.- dalla polizza previdenziale "X." (secondo pilastro). Di conseguenza, il Cantone di Lucerna ha riscosso un'imposta speciale sulla quota di un terzo della prestazione presso la figlia A., che risiede nel Cantone di Lucerna. L'ufficio delle imposte del Cantone di Argovia ha inoltre accertato l'imposta di successione, tenendo conto di ulteriori prestazioni in capitale di assicurazioni sulla vita, di risparmio, di rischio e di caso di vita del defunto.

In seguito, il Cantone di Lucerna ha emesso una "rettifica" di tassazione per includere anche le prestazioni di altre cinque polizze assicurative della società assicurativa Y. A. ha presentato un ricorso contro questa tassazione, in quanto a suo avviso si trattava di una doppia imposizione incostituzionale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che sussiste una doppia imposizione inammissibile se le stesse prestazioni in capitale di un'assicurazione vengono sottoposte all'imposta sul reddito o all'imposta di successione da due o più Cantoni. La tassazione delle prestazioni previdenziali e assicurative dipende dalla loro qualificazione fiscale:

- Le prestazioni della previdenza professionale (secondo pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sono imponibili per il beneficiario e vengono attribuite al Cantone di domicilio per la tassazione.

- Le assicurazioni private di capitale riscattabili (pilastro 3b) sono esenti dall'imposta sul reddito e vengono attribuite al Cantone…