Fatti
Il ricorrente A., cittadino del Kosovo, ha sposato nel 2002 una cittadina francese e si è trasferito in Svizzera nel 2003. Nel 2007, A. e sua moglie hanno richiesto il permesso di ingresso e soggiorno per i due figli di A. nati da una relazione precedente, B. e C. La direzione della sicurezza del cantone di Zurigo ha rifiutato il ricongiungimento dei figli e il consiglio di governo del cantone di Zurigo ha respinto il ricorso presentato contro questa decisione. Il tribunale amministrativo del cantone di Zurigo ha confermato questa decisione.
A. e i suoi figli hanno presentato un ricorso al Tribunale federale e hanno chiesto l'annullamento della decisione del tribunale amministrativo e il rilascio di un permesso di soggiorno per i figli. La cancelleria dello Stato del cantone di Zurigo ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il tribunale amministrativo del cantone di Zurigo si è espresso su due punti del ricorso.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso
Il Tribunale federale esamina l'ammissibilità del ricorso e stabilisce che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché l'autorità inferiore ha violato il diritto federale e il diritto internazionale.
2. Applicazione del diritto alla libera circolazione
Il Tribunale federale esamina l'applicazione del diritto alla libera circolazione e stabilisce che il ricorrente A., in quanto marito di una cittadina francese, ha diritto a soggiornare in Svizzera. Esamina se i figli di A. nati da una relazione precedente abbiano anch'essi diritto al ricongiungimento.
3. Interpretazione dell'art. 3 Allegato I ALC
Il Tribunale federale interpreta l'art. 3 Allegato I ALC e stabilisce che la disposizione comprende anche i figliastri del coniuge. Esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e la direttiva 2004/38/CE…