Fatti
[S.], di nazionalità portoghese, è domiciliato in Svizzera e percepisce una rendita d'invalidità del 20% a seguito di un infortunio sul lavoro. Sua figlia C., studentessa, vive in Portogallo con sua madre che non svolge attività lavorativa. La Cassa di compensazione del Cantone di Friburgo ha rifiutato di concedere a [S.] gli assegni familiari per sua figlia, con la motivazione che il suo diritto non era basato sull'esercizio di un'attività lavorativa, in conformità con l'art. 7 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFam). [S.] ha presentato ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che [S.] doveva essere considerato un lavoratore dipendente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che, pertanto, aveva diritto agli assegni familiari per sua figlia residente in Portogallo, in conformità con l'art. 73 di tale regolamento. L'art. 7 cpv. 1 lett. b…