Art. 7 OAFami

Figli residenti all’estero

1 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.
1bis Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d’età.
2 I salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a cpv. 1 lett. c o cpv. 3 lett. a LAVS o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero anche in assenza di obblighi internazionali.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 3 cpv. 1 e art. 26 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF)
    · 31/08/2010 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto agli assegni familiari di cittadini di paesi terzi
    · 14/09/2015 · 24 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 73, art. 1 lett. a e u punto i, art. 4 n. 1 lett. h del Regolamento (CEE) n. 1408/71
    · 14/08/2012 · 21 citazioni Riassunto
  4. 4
    Concorso di diritti
    · 20/08/2018 · 18 citazioni
  5. 5
    Versamento di assegni familiari a terzi
    · 20/12/2017 · 11 citazioni Riassunto
  6. 6
    Condizioni per l'esportazione nel mondo intero di assegni familiari in assenza di accordi internazionali
    · 06/01/2015 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.