Art. 7 OAFami
Figli residenti all’estero
1 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.
1bis Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d’età.
2 I salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a cpv. 1 lett. c o cpv. 3 lett. a LAVS o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero anche in assenza di obblighi internazionali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 3 cpv. 1 e art. 26 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF)38 citazioni
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2Diritto agli assegni familiari di cittadini di paesi terzi24 citazioni
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3Art. 73, art. 1 lett. a e u punto i, art. 4 n. 1 lett. h del Regolamento (CEE) n. 1408/7121 citazioni
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4Concorso di diritti18 citazioni
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5Versamento di assegni familiari a terzi11 citazioni
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6Condizioni per l'esportazione nel mondo intero di assegni familiari in assenza di accordi internazionali5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Familienzulage (Kinderzulage)6 citazioni
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2 citazioni31/08/2010 · 2 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.