Fatti

Il ricorrente è un cittadino spagnolo che ha svolto un'attività lucrativa in Svizzera e richiede prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Trattandosi di una situazione transfrontaliera che riguarda un cittadino di uno Stato membro dell'UE, si pone la questione se e in quale misura l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALCP), entrato in vigore il 1° giugno 2002, sia applicabile nel presente procedimento di ricorso. La decisione amministrativa è stata emessa prima dell'entrata in vigore dell'ALCP, ma il ricorso è giudicato dopo la sua entrata in vigore.

Legge

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'esame del giudice si limita in linea di principio al periodo precedente l'emanazione della decisione amministrativa; le successive modifiche dello stato di fatto o di diritto non possono normalmente essere prese in considerazione. Ciò si applica anche all'ALCP e agli atti a cui esso fa riferimento, in particolare i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. Infatti, in assenza di una specifica normativa comunitaria o convenzionale, l'organizzazione della procedura è determinata secondo il diritto svizzero, fatti salvi i principi di equivalenza ed effettività.

Pertanto, nel caso in esame, in cui la decisione…