Art. 121 LADI

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone:
  1. a. regolamento (CE) n. 883/2004 ;
  2. b. regolamento (CE) n. 987/2009 ;
  3. c. regolamento (CEE) n. 1408/71 ;
  4. d. regolamento (CEE) n. 574/72 .
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
  1. a. regolamento (CE) n. 883/2004;
  2. b. regolamento (CE) n. 987/2009;
  3. c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
  4. d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto applicabile.
    · 08/11/2006 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto all'indennità di disoccupazione di un falso frontaliere
    · 20/01/2022 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    ALC; Convenzione AELS; Regolamento (CEE) n. 1408/71; coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale; Accordo bilaterale d'assicurazione-disoccupazione fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
    · 16/04/2010 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein: Diritto di una frontaliera all'indennità per insolvenza
    · 21/11/2005 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 94 e 95 del Regolamento (CEE) n. 1408/71. - Riservate le specifiche disposizioni contenute nell'ALCP oppure negli atti normativi, ai quali fa riferimento l'ALCP, da un lato, e i principi dell'equivalenza e dell'eff…
    · 09/08/2002 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto all'indennità per lavoro ridotto secondo la LADI in assenza di una sede sociale in Svizzera
    · 15/04/2021 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione contro la disoccupazione (indennità di disoccupazione)
    · 19/02/2024 · 2 citazioni de
  • 10/01/2023 · 2 citazioni de Riassunto
  • Assicurazione contro la disoccupazione
    · 22/11/2024 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.