Fatti
Parti: Ricorrente [A.] contro la cassa disoccupazione del Cantone di Zugo.
Fatti: [A.] ha svolto un tirocinio giuridico non retribuito presso la corte internazionale [C.] a [D.] (NL) dal 4 aprile al 16 settembre 2016. Ha richiesto l'indennità di disoccupazione a partire dal 2 giugno 2016. La cassa disoccupazione ha considerato un reddito ipotetico intermedio, con il risultato che non è stata erogata alcuna indennità di disoccupazione. Dopo ulteriori attività, [A.] ha richiesto nuovamente l'indennità di disoccupazione, che la cassa disoccupazione ha respinto oltre il 22 giugno 2019. Il tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il ricorso.
Controversia: Se il tirocinio non retribuito all'estero sia considerato periodo contributivo ai sensi della LADI e prolunghi così il diritto all'indennità di disoccupazione.
Legge
Il tribunale di primo grado ha negato un diritto all'indennità giornaliera oltre il 21 giugno 2019, poiché il periodo contributivo di 15 mesi non è sufficiente per fondare un diritto a 400 indennità giornaliere. Il tribunale di primo grado ha stabilito che il tirocinio non costituisce un periodo assicurativo ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 dell'ordinanza n. 883/2004 e quindi non deve essere considerato come periodo contributivo. La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 61 cpv. 1 dell'ordinanza n. 883/2004 e critica il fatto che il tribunale di primo grado non abbia sufficientemente accertato i fatti.
Il Tribunale federale esamina se il tribunale di primo grado abbia violato il diritto federale o il diritto internazionale non considerando i periodi assicurativi o di occupazione olandesi. Esso constata che il tribunale di primo grado ha correttamente stabilito che un tirocinio non retribuito in Svizzera non è considerato periodo assicurativo. Tuttavia, è stato trascurato che,…