Fatti

Il caso riguarda H., al quale la patente di guida è stata revocata dal 8 dicembre 1993 al 7 gennaio 1994. Nonostante il provvedimento di revoca definitivo, H. ha continuato a svolgere il suo lavoro di autista professionista nel dicembre 1993. Il Bezirksamtmann di Laufenburg ha quindi inflitto a H. un ordine penale per aver guidato veicoli commerciali e passeggeri nonostante la revoca della patente. Nella motivazione è stato rilevato che H. non aveva restituito il provvedimento di revoca, in quanto riteneva di dover comunicare solo quando fosse stato fissato il servizio militare. Dalle indagini è emerso che H. non aveva voluto sottrarsi alla revoca della patente, ma era incorso in un errore sostanziale.

L'Ufficio della circolazione stradale del Canton Argovia ha quindi revocato la patente a H. per la durata di sette mesi il 30 giugno 1994.

H. ha presentato reclamo contro questa decisione. Il Tribunale federale ha rinviato il caso al giudice di primo grado per un nuovo esame, in quanto la motivazione appariva contraddittoria. Il Tribunale amministrativo ha respinto nuovamente il reclamo, a seguito di che H. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il giudice penale aveva riconosciuto la negligenza semplice, in quanto aveva rinunciato all'inflizione della normalmente obbligatoria pena detentiva e aveva comminato solo un'ammenda di 300 franchi. Da queste circostanze si può dedurre che il giudice penale aveva riconosciuto la negligenza semplice.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nei casi di guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della…