Fatti
I fatti possono essere riassunti come segue
- Le parti si sono sposate nel 1971.
- Nel 1996, la moglie ha presentato una domanda di divorzio. I coniugi hanno quindi concluso una convenzione giudiziaria che prevedeva che il marito versasse alla moglie un contributo di mantenimento mensile di 2'000 franchi svizzeri per la durata della separazione.
- Nel 2001, il tribunale ha pronunciato il divorzio e ha assegnato alla moglie un contributo di mantenimento post-divorzio.
- Entrambe le parti hanno fatto appello contro questa decisione. La corte d'appello ha condannato il marito a versare contributi di mantenimento post-divorzio a partire dal 1° marzo 2001.
- Il marito ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del marito. Ha ritenuto che, anche se la sentenza di divorzio era entrata in vigore solo parzialmente, il giudice di merito poteva, nell'esercizio del suo potere discrezionale, fissare l'inizio dell'obbligo di mantenimento post-divorzio alla data di tale entrata in vigore parziale. Ciò vale anche quando il giudice delle misure provvisorie ha già assegnato un contributo di mantenimento oltre tale data.
Infatti, il Tribunale federale ha ritenuto che il legislatore, introducendo l'art. 126 cpv. 1 CC, non abbia inteso limitare il potere discrezionale del giudice per quanto riguarda la fissazione…