Art. 126 CC
Modalità del contributo di mantenimento
1 Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento.
2 Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.
3 Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inizio dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio nel caso di crescita in giudicato parziale della sentenza (art. 126 cpv. 1 CC)59 citazioni
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2Momento a partire dal quale il contributo di mantenimento dopo il divorzio è dovuto27 citazioni
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3Obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC)24 citazioni
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4Legittimazione passiva nell'azione di modifica del mantenimento del figlio in caso di anticipo del contributo da parte dell'ente pubblico; oggetto della surrogazione; l'ente pubblico che anticipa i contributi non possie…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Divorzio (alimenti post-coniugali)15 citazioni
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14 citazioni
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10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.