Fatti

Le parti si sono sposate il 4 luglio 1989 e hanno avuto due figli, V. (nato nel 1989) e W. (nato nel 1992). Da febbraio 1998, le parti vivono separate. Il Tribunale federale ha modificato la sentenza della Corte superiore del Cantone di Lucerna del 7 dicembre 2005 e ha nuovamente fissato il contributo di mantenimento per la moglie.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che, quando la capacità contributiva del debitore del contributo di mantenimento lo consente, sia il coniuge creditore che i figli possono pretendere l'intero mantenimento. La concessione di una rendita alimentare presuppone che il debitore abbia una capacità contributiva durante la fase di mantenimento in questione, il che esclude un finanziamento anticipato durante un altro periodo.

Per quanto riguarda la richiesta della moglie di beneficiare di una rendita alimentare fino all'età del suo pensionamento AVS, il Tribunale federale ritiene che, se i mezzi disponibili non consentono al coniuge debitore di coprire interamente il mantenimento della moglie, quest'ultimo è tenuto, in virtù del principio della solidarietà post-coniugale, a colmare tale lacuna nei limiti dei suoi stessi mezzi. Tuttavia, nel caso di…