Fatti

[A.A.] (nato nel 1953) e [B.A.] (nata nel 1959) si sono sposati nel 1987 e vivono separati dal maggio 2006. Con sentenza del 4 luglio 2013, il Tribunale distrettuale di Baden ha sciolto il matrimonio su richiesta congiunta delle parti. Per quanto riguarda il mantenimento post-matrimoniale, il tribunale ha deciso che [A.A.] deve pagare a [B.A.] un contributo mensile di CHF 4'440.00 a decorrere dalla data in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato e fino al suo pensionamento. [A.A.] (ricorrente) ha presentato appello contro questa sentenza presso il Tribunale cantonale di Argovia. Il Tribunale cantonale ha respinto l'appello. Successivamente, [A.A.] ha presentato un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario di diritto costituzionale presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale cantonale e rinvia il caso a quest'ultimo per una nuova valutazione. Il Tribunale cantonale deve accertare i fatti rilevanti relativi al reddito determinante del ricorrente e, sulla base di ciò, decidere in merito al contributo di mantenimento. Il Tribunale federale motiva come segue: - Rimane incerto se il Tribunale cantonale abbia attribuito al ricorrente un reddito ipotetico o si sia basato su un reddito effettivo di CHF 8'600.--. Il Tribunale cantonale non ha fatto sufficienti…