Fatti

Il cittadino tedesco [H.] è stato sindaco in Germania dal 1981 al 1997. Dal 2003 ha il suo domicilio in Svizzera ed è iscritto presso la Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo come lavoratore autonomo. La Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali di [H.] per gli anni 2005 e 2006, tenendo conto anche del suo reddito da attività autonoma realizzato in Germania.

[H.] ha presentato un reclamo contro queste decisioni e ha sostenuto che il suo reddito da attività autonoma realizzato in Germania dovrebbe essere escluso dal calcolo dei contributi AVS ai sensi dell'art. 14e del Regolamento (CEE) n. 1408/71, in quanto in qualità di ex sindaco mantiene lo status di funzionario pubblico tedesco a vita.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha affermato che l'art. 14e del Regolamento 1408/71 si applica solo alle persone attivamente impiegate come funzionari pubblici. Poiché [H.] non era più considerato un funzionario pubblico attivo dopo aver lasciato la carica, non rientrava in questa disposizione speciale.

Piuttosto, ai sensi degli artt. 14a, par. 2 e 14d, par. 1 del Regolamento 1408/71, si applica il diritto dello Stato di residenza, la Svizzera, per la riscossione dei contributi, in base al quale l'intero reddito da attività autonoma, incluso quello realizzato in Germania, deve essere preso in considerazione.

Un'eventuale riduzione delle…