Art. 1a LAVS
Assicurazione obbligatoria
1 Sono assicurati in conformità della presente legge:
- a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
- b. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
- c. I cittadini svizzeri che lavorano all’estero: 1. al servizio della Confederazione; 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12; 3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
1bis Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al cpv. 1 lett. c.
2 Non sono assicurati:
- a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
- b. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
- c. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui al cpv. 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 Possono continuare ad essere assicurati:
- a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
- b. fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.
4 Possono aderire all’assicurazione:
- a. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
- b. i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 cpv. 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;
- c. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lett. c, 3 lett. a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.
5 Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l’assicurazione in virtù del cpv. 3 e per aderirvi in virtù del cpv. 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici16 citazioni
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2Assoggettamento assicurativo dei figli di assicurati che lavorano all'estero al servizio della Confederazione16 citazioni
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3Lett. a cpv. 1-3 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure; in seguito: Disp. fin13 citazioni
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4Assoggettamento all'AVS12 citazioni
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5Fissazione dei contributi8 citazioni
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6Vecchio art. 22 quater cpv. 2 OAI, in vigore fino al 31 dicembre 2007; art. 3 n. 1, art. 4 n. 1 lett. a, art. 19 seg. e cifra 4 allegato VI (Svizzera) del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 re…7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (obbligo contributivo)19 citazioni
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13 citazioni
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12 citazioni28/07/2008 · 12 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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