Fatti
Il caso riguarda l'esclusione dal diritto all'indennità di insolvenza ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LADI per le persone che, in qualità di azionisti, di partecipanti finanziari all'azienda o di membri dell'organo decisionale aziendale superiore, possono determinare o influenzare in modo determinante le decisioni del datore di lavoro. Il ricorrente era membro del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro insolvente fino al 12 novembre 1995 e ha fatto valere il diritto all'indennità di insolvenza.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che, per la questione dell'applicabilità intertemporale dell'art. 51 cpv. 2 LADI, non è determinante solo il momento dell'apertura del fallimento, ma anche il momento dell'effettiva uscita dal consiglio di amministrazione e l'inizio delle difficoltà finanziarie del datore di lavoro. Poiché il ricorrente era già uscito dal consiglio di amministrazione prima del 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore della nuova disposizione, e le difficoltà finanziarie esistevano già in quel momento, l'esclusione dal diritto all'indennità di insolvenza si applica anche per il periodo successivo all'uscita dal consiglio di amministrazione fino al fallimento.
Il Tribunale federale afferma inoltre che, per l'esclusione dal diritto all'indennità di insolvenza ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LADI, è determinante il momento dell'effettivo ritiro dal consiglio di amministrazione e non il momento della cancellazione dal registro di…