Fatti
In questo caso si trattava di un'azione intentata dalla M.H. AG (attrice) contro il suo ex dipendente H. (convenuto) per violazione di un divieto di concorrenza contrattuale. La sede dell'attrice si trovava a Bischofszell/TG, mentre il convenuto risiedeva a Boniswil/AG. Le istanze precedenti avevano affermato la competenza dei tribunali del Cantone di Turgovia, a seguito di che il convenuto aveva interposto appello.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 343 cpv. 1 CO, il foro è a scelta presso il domicilio del convenuto o presso il luogo dell'azienda per la quale il lavoratore prestava la sua attività. Questa disposizione si applica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per controversie relative al divieto di concorrenza contrattuale.
Sebbene l'art. 343 CO serva principalmente a tutelare il lavoratore, esso si applica anche a favore del datore di lavoro. L'attrice aveva quindi…