Art. 340 CO
1 Il lavoratore che ha l’esercizio dei diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi.
2 Il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Validità di un divieto di concorrenza e di accaparrarsi dipendenti28 citazioni
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2Validità di un divieto di concorrenza21 citazioni
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3Esigenze della forma scritta relative al contenuto di un divieto di concorrenza previsto da un contratto di lavoro5 citazioni
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4Contratto di lavoro; divieto di concorrenza; indennità di carenza0 citazioni
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50 citazioni
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6Responsabilità del funzionario verso la Confederazione (legge sulla responsabilità, del 14 marzo 1958). 1. Competenza del Tribunale federale (consid. 1). 2. Compensazione del credito della Confederazione per risarciment…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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5 citazioni31/07/2008 · 5 citazioni de
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Arbeitsvertrag; Konkurrenzverbot; Treuepflicht5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.