Art. 340 CO

1 Il lavoratore che ha l’esercizio dei diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi.
2 Il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Validità di un divieto di concorrenza e di accaparrarsi dipendenti
    · 20/02/2004 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Validità di un divieto di concorrenza
    · 10/01/2012 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Esigenze della forma scritta relative al contenuto di un divieto di concorrenza previsto da un contratto di lavoro
    · 02/04/2019 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Contratto di lavoro; divieto di concorrenza; indennità di carenza
    · 26/06/2025 · 0 citazioni
  5. 5
    · 02/02/1983 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Responsabilità del funzionario verso la Confederazione (legge sulla responsabilità, del 14 marzo 1958). 1. Competenza del Tribunale federale (consid. 1). 2. Compensazione del credito della Confederazione per risarciment…
    · 03/06/1960 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.