Fatti

L'attore [A.] ha acquistato il 6 giugno 2000 dalla convenuta [B. AG] un autocarro usato e lo stesso giorno ha concluso con essa un "Accordo per incarichi di trasporto". In esso all'attore è stato vietato, durante la durata del rapporto di incarico e per 12 mesi successivi, di eseguire incarichi per clienti della convenuta. L'attore ha disdetto l'accordo alla fine di febbraio 2001 e successivamente ha lavorato per la [C. AG] . La convenuta ha quindi trattenuto una penale convenzionale di CHF 30'000 dalle sue fatture. L'attore ha fatto causa per il rimborso di tale importo. Il Tribunale superiore del Canton Argovia ha respinto la domanda, in quanto ha ritenuto valido il divieto di concorrenza concordato. Contro questa sentenza l'attore ha interposto ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il divieto di concorrenza soddisfa i requisiti dell'art. 340 cpv. 2 CO, in quanto l'attore aveva avuto accesso alla cerchia di clienti della convenuta e il suo passaggio a un'impresa concorrente della convenuta aveva causato un danno considerevole di oltre CHF 10'000. Inoltre, il divieto di concorrenza era stato limitato in modo appropriato nel tempo e nello spazio. Non era…